(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85d LADI)^1^
- L’ufficio di compensazione può liberare il titolare, su domanda dello stesso, dall’obbligo di risarcimento qualora egli renda plausibile che il versamento errato è dovuto soltanto a colpa lieve della cassa di disoccupazione.
- Il titolare deve presentare la domanda di liberazione dall’obbligo di risarcimento entro 90 giorni dopo che la cassa di disoccupazione ha avuto conoscenza dell’inesigibilità del rimborso.
- La liberazione dall’obbligo di risarcimento è esclusa se, contrariamente alle istruzioni dell’ufficio di compensazione, la cassa di disoccupazione non ha richiesto al destinatario il rimborso delle prestazioni indebite.
- L’articolo 114 nonché i capoversi 1 e 2 del presente articolo si applicano per analogia se la cassa di disoccupazione reclama di moto proprio il rimborso di un versamento errato.