(art. 28, 46 LPGA, 83 cpv. 1 lett. d e 83a cpv. 3 LADI)^1^
- L’ufficio di compensazione verifica ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse di disoccupazione.2
- Le casse di disoccupazione conservano, integralmente e in buon ordine, gli atti sui casi assicurativi. L’ufficio di compensazione può consultarli in ogni momento.
- La revisione delle casse di disoccupazione si estende ai fatti accaduti dall’ultima revisione. Se dall’ultima revisione è trascorso meno di un anno, il controllo può concernere tutti i fatti degli ultimi 12 mesi. Se un pagamento è stato ottenuto mediante un reato, è determinante il termine della prescrizione penale.3
- L’ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie.4