(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85g LADI)
- Se non è possibile ottenere il rimborso di un versamento indebito, il titolare della cassa di disoccupazione o il Cantone responsabile deve risarcire i danni.
- Il titolare della cassa di disoccupazione o il Cantone responsabile si assume per ogni caso al massimo 10 000 franchi, salvo se il danno è stato causato intenzionalmente, per inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati.
- L’ufficio di compensazione annulla la decisione quando, su ricorso del beneficiario di prestazioni, è stato stabilito con decisione passata in giudicato che il versamento era legale o non era indubitabilmente errato.