(art. 85b , 85c e 85e LADI)^1^
- L’ufficio di compensazione emana istruzioni concernenti l’istituzione e l’esercizio degli URC. Esso provvede al coordinamento sul piano nazionale nonché all’adempimento di altri compiti di importanza nazionale.
- La pianificazione, l’istituzione e il coordinamento degli URC competono al servizio cantonale. Lo stesso vigila sulla gestione degli URC.
- Diversi Cantoni possono accordarsi per istituire e gestire congiuntamente URC e servizi LPML o stabilire il loro raggio d’attività oltre i confini cantonali. L’accordo disciplina segnatamente:
- la sede dell’URC o del servizio LPML;
- la sua organizzazione interna;
- lo statuto giuridico del suo direttore e dei suoi collaboratori;
- la persona che rappresenta l’URC o il servizio LPML presso l’ufficio di compensazione.2
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