(art. 34 LPGA e 102 LADI)^1^
- Le decisioni dell’ultima istanza cantonale sono notificate alle parti, all’istanza precedente, al servizio cantonale e all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
- All’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione sono altresì notificate:
- le decisioni di sospensione secondo l’articolo 30 capoverso 1 lettere c e d LADI, se non sono emanate dall’URC (art. 85b cpv. 1 LADI);
- le decisioni di sospensione secondo l’articolo 30 capoverso 1 lettera e LADI, se è stato violato l’obbligo di informare il servizio cantonale o l’ufficio del lavoro e le decisioni non sono emanate dall’URC (art. 85b cpv. 1 LADI);
- le decisioni di sospensione secondo l’articolo 30 capoverso 4 LADI;
- 2 .
- le decisioni secondo gli articoli 36 capoverso 4 e 45 capoverso 4 LADI;
- le decisioni sui casi che, in virtù dell’articolo 81 capoverso 2 LADI, sono sottoposti per decisione al servizio cantonale o ad un’altra autorità da esso designata;
- le decisioni secondo l’articolo 85 capoverso 1 lettera d LADI, se non sono emanate dall’URC (art. 85b cpv. 1 LADI);
- le decisioni su domande di condono secondo l’articolo 95 LADI;
- le decisioni su opposizione riguardo decisioni che devono essere notificate all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione ai termini delle lettere a–h, come pure le decisioni su opposizione che devono essere emanate da un organo differente da quello che ha emanato la decisione (art. 100 cpv. 2 LADI).