(art. 1 cpv. 3 LADI)1
Sono considerati provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 LADI:
- i provvedimenti collettivi di formazione (art. 60 cpv. 1 LADI);
- i provvedimenti collettivi di occupazione (art. 64a cpv. 1 LADI);
- i provvedimenti collettivi speciali che, in base alla legislazione federale sull’assicurazione contro la disoccupazione, i Cantoni o l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione prendono a favore delle persone disoccupate o minacciate dalla disoccupazione.