837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
(art. 19 LPGA e 20 LADI)^1^
L’assicurato ha diritto a un’adeguata anticipazione per i giorni controllati, se rende credibile il proprio diritto alle indennità.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). ↩
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