837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
(art. 9b LADI)
I termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione sono prolungati dopo un periodo educativo se, al momento del riannuncio (art. 9b cpv. 1 lett. a e b LADI) o dell’annuncio alla disoccupazione (art.9b cpv. 2 LADI), il figlio dell’assicurato ha un’età inferiore ai dieci anni.
L’assicurato non può far valere più di una volta per lo stesso figlio il diritto al prolungamento dei termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione in caso di periodo educativo.
I periodi di contribuzione dell’assicurato presi in considerazione per l’apertura di un termine quadro per la riscossione della prestazione non possono essere computati una seconda volta dopo un periodo educativo.
Per la nascita di un nuovo figlio, il termine quadro per il periodo di contribuzione di quattro anni previsto all’articolo 9b capoverso 2 LADI è prolungato di un periodo equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite, ma al massimo di due anni.
Il termine quadro prolungato secondo l’articolo 9a capoverso 1 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura del medesimo.
I capoversi 1–5 si applicano per analogia se il fanciullo è collocato in vista dell’adozione secondo l’articolo 264 del Codice civile1o se il periodo educativo è dedicato al figlio del coniuge.