837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
(art. 31 LADI)
Il diritto all’indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o parzialmente la perdita di lavoro per la formazione continua dei lavoratori colpiti.1
Il servizio cantonale può dare il suo consenso soltanto se la formazione continua:2
procura capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel caso di mutamento d’impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il posto di lavoro attuale;
3 è organizzata da persone competenti secondo un programma prestabilito;
4 è rigorosamente separata dall’attività usuale dell’azienda; e
non giova esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di lavoro.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 814). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 814). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 814). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 814). ↩
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