(art. 36 cpv. 2 lett. c e 38 cpv. 1 LADI)
- Il datore di lavoro può scegliere una cassa di disoccupazione per ognuno dei settori d’esercizio (art. 52).
- Il datore di lavoro, se ha annunciato il lavoro ridotto e scelto una cassa di disoccupazione, può cambiarla entro un periodo di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) soltanto se:
- la cassa di disoccupazione respinge la sua domanda di indennità essendo incompetente;
- l’azienda non appartiene più al campo d’attività locale o materiale della cassa di disoccupazione (art. 78 cpv. 2 LADI).
- Il datore di lavoro, se ha fatto valere indennità per intemperie nel corso dell’ultimo biennio, può far valere indennità per lavoro ridotto presso un’altra cassa di disoccupazione soltanto se soddisfa una delle condizioni di cui al capoverso 2.
- L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione può autorizzare un mutamento di cassa di disoccupazione se il datore di lavoro prova che la cassa di disoccupazione precedente non è in grado di sbrigare il caso conformemente alle prescrizioni o ha commesso gravi errori nel disbrigo di un caso antecedente.
- Al mutamento di cassa, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce i diritti di accesso ai dati del pertinente caso assicurativo per analogia all’articolo 28 capoverso 3.1