837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
(art. 45 LADI)
Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale, tramite il modulo dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, al più tardi il quinto giorno del mese civile successivo.1
Se il datore di lavoro ha annunciato tardivamente, senza motivo scusabile, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, l’inizio del diritto all’indennità subisce un differimento ari alla durata del ritardo.
Il servizio cantonale determina, mediante decisione, i giorni per i quali può essere concessa l’indennità per intemperie.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). ↩
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