(art. 47 cpv. 2 LADI)
Se per l’azienda, in materia di indennità per lavoro ridotto, decorre un termine di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) oppure se l’azienda ha fatto valere indennità per intemperie durante i due ultimi anni, essa può far valere nuove indennità presso un’altra cassa di disoccupazione soltanto se soddisfa una delle condizioni indicate nell’articolo 60 capoverso 2.