La cassa di disoccupazione preleva dall’indennità per insolvenza i contributi (quota del lavoratore e del datore di lavoro):
all’AVS/AI/IPG e all’assicurazione contro la disoccupazione, per la cassa di compensazione AVS del datore di lavoro;
all’assicurazione-infortuni obbligatoria, per l’istituto d’assicurazione competente;
alla previdenza professionale obbligatoria, per l’istituto di previdenza del datore di lavoro.
L’importo dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria risulta dal regolamento dell’istituto di previdenza; la cassa di disoccupazione preleva soltanto i contributi corrispondenti al salario coordinato.
La cassa di disoccupazione deduce la quota del lavoratore dall’indennità per insolvenza.
L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione disciplina la procedura d’intesa con l’UFAS.
L’articolo 35 capoverso 3 è applicabile per analogia alla verifica delle deduzioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra IV n. 55 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). ↩
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