837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
(art. 54 cpv. 2 LADI)
Se un credito deve essere fatto valere all’estero, la cassa di disoccupazione sottopone il caso all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione con tutti gli atti.
L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione può autorizzare la cassa di disoccupazione a rinunciare all’esercizio dei suoi diritti, se l’esigibilità del credito appare dubbia o se sono prevedibili complicazioni oppure spese sproporzionate.
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