837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
(art. 11 cpv. 4 LADI)
Se l’assicurato ha riscosso un’indennità di vacanze, costituente almeno il 20 per cento del salario sottoposto all’AVS, il rispettivo numero di giorni di vacanza dev’essere dedotto dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui:
nel rispettivo ramo professionale i periodi di vacanza sono prestabiliti, e
la perdita di lavoro cade in un simile periodo di vacanze.
Viene dedotto soltanto quel numero di giorni di vacanza cui l’assicurato ha diritto a partire dalle ultime vacanze, ma che non ha ancora fatto valere.
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