(art. 59 cpv. 1 LADI)
I datori di lavoro che intendono eseguire i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui all’articolo 59 capoverso 1 LADI devono consultare il servizio cantonale già nella fase di progettazione e presentare in seguito una domanda scritta. Tale domanda vale per tutte le persone minacciate da disoccupazione all’interno dell’azienda. Entro due settimane dalla consegna, il servizio cantonale inoltra la domanda, con il suo parere, all’ufficio di compensazione. Quest’ultimo decide entro il termine di una settimana. È fatto salvo l’articolo 59c capoverso 4 LADI.