(art. 88 cpv. 2terLADI)
Il datore di lavoro che riscuote indebitamente l’indennità per lavoro ridotto o per intemperie deve pagare una penalità equivalente all’importo dell’indennità percepita abusivamente moltiplicato per il doppio del rapporto tra le ore dichiarate indebitamente e il numero totale di ore annunciate alla cassa di disoccupazione.