(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)
- La cassa di disoccupazione, entro un termine di 30 giorni dalla consegna del rapporto di revisione, può sollevare obiezioni contro le contestazioni provvisorie e presentare o completare i documenti giustificativi mancanti o incompleti.
- L’ufficio di compensazione può prorogare questo termine se la cassa di disoccupazione presenta per scritto, prima della scadenza, una domanda motivata.
- Può respingere il completamento tardivo degli atti, se la cassa di disoccupazione ha presentato reiteratamente atti gravemente incompleti.