(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)
- L’ufficio di compensazione, trascorso il termine di obiezione, dà alla cassa di disoccupazione le istruzioni necessarie.
- Designa i pagamenti contestati, di cui al beneficiario dev’essere chiesta la restituzione, e addebita simultaneamente alla cassa di disoccupazione gli importi corrispondenti.
- Per i pagamenti contestati, di cui la restituzione non può essere chiesta, l’ufficio di compensazione fa valere verso il titolare le sue eventuali pretese di risarcimento.