(art. 85d e 113 cpv. 2 lett. d LADI)
- Il Cantone elabora per le sue commissioni tripartite un regolamento concernente i compiti, le competenze e l’organizzazione delle stesse. Detto regolamento dev’essere trasmesso all’ufficio di compensazione per informazione.
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- I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio. L’ufficio di compensazione stabilisce le tariffe. Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.