(art. 85 cpv. 1 lett. a e 85b cpv. 2 LADI)
- Agli uffici di collocamento privati chiamati a svolgere compiti di consulenza e di collocamento non possono essere delegati compiti sovrani quali la verifica dell’idoneità al collocamento o la decisione di sanzioni.
- Il servizio cantonale competente disciplina la collaborazione tra gli uffici di collocamento privati e gli URC mediante un contratto scritto. Tale contratto impegna gli uffici di collocamento privati:
- a informare l’URC sugli sforzi intrapresi in vista del collocamento e a notificargli i casi di comportamenti errati degli assicurati;
- 1 a fornire all’URC le informazioni necessarie a quest’ultimo per svolgere il suo compito di osservazione del mercato di lavoro mediante il sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bislett. b LADI).
- Gli uffici di collocamento privati possono essere indennizzati mediante il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione per le prestazioni fornite. L’ufficio di compensazione determina le prestazioni che danno diritto a un’indennità e l’importo della stessa.
- I dati concernenti gli assicurati o gli impieghi liberi possono essere trasmessi agli uffici di collocamento privati o a terzi soltanto previo consenso degli assicurati e dei datori di lavoro interessati.