(art. 94a LADI, art. 68septies LAI)
- L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione presenta all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS, entro la fine di gennaio dell’anno successivo, un conteggio annuale a carico del Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità
- Questo conteggio deve contenere almeno i dati seguenti:
- indicazioni circa l’importo in franchi da rimborsare;
- 1 numero AVS degli assicurati;
- numero delle indennità giornaliere pagate;
- contributi alle assicurazioni sociali; e
- spese per i provvedimenti svolti inerenti al mercato del lavoro.
- L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione trasmette una copia del conteggio all’UFAS.
- L’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS verifica il conteggio e rimborsa le prestazioni di cui all’articolo 94a LADI.