837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
(art. 87 LADI)
L’ufficio centrale di compensazione dell’AVS versa ogni mese i contributi disponibili all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Trasmette all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, entro il 30 aprile dell’anno seguente, un conteggio da cui risultino gli introiti in contributi dell’esercizio annuo, articolati secondo le singole casse di compensazione AVS.
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