837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
(art. 92 cpv. 6 LADI)
La convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 6 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il titolare della cassa di disoccupazione nell’esecuzione dell’articolo 81 LADI. Con incentivi imperniati sulle prestazioni, essa induce i titolari a effettuare un’esecuzione efficiente. Disciplina in particolare:
l’attuazione degli obiettivi dell’esecuzione della legge;
gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti;
le condizioni quadro per l’esercizio delle casse di disoccupazione;
le prestazioni dell’ufficio di compensazione e delle casse di disoccupazione;
il finanziamento;
il «reporting»;
la durata della convenzione e la denuncia.
Il DEFR può affidare l’elaborazione della convenzione e la valutazione dei risultati ottenuti a una commissione diretta dall’ufficio di compensazione, nella quale sono rappresentate le casse di disoccupazione.
Se un titolare non ha firmato la convenzione in un anno civile, i costi computabili sono rimborsati in base alla prestazione. La valutazione degli indicatori concernenti la prestazione è effettuata analogamente alla convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 6 LADI, conclusa tra il DEFR e gli altri titolari di casse. Se la prestazione di una cassa si situa nella zona neutra o nella zona del bonus, i costi computabili secondo l’ordinanza del 12 febbraio 19861concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione sono interamente rimborsati al titolare. Se la prestazione si trova nella zona del malus, è applicato il disciplinamento del malus della convenzione sulle prestazioni conclusa con gli altri titolari.
Il DEFR definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire delle casse di disoccupazione. Stabilisce il costo di questa disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello della qualifica del personale e di garantire un rapido ingrandimento delle strutture nel caso di un nuovo aumento del numero dei disoccupati.