837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
(art. 92 cpv. 7 LADI)
La convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 7 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il Cantone nell’esecuzione degli articoli 85 capoverso 1 e 85b LADI. Con incentivi, essa induce il Cantone a effettuare un’esecuzione efficace e efficiente. Disciplina in particolare:
l’attuazione degli obiettivi dell’esecuzione della legge;
gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti;
1 le condizioni quadro per l’esercizio degli organi esecutivi;
le prestazioni dell’ufficio di compensazione e dei Cantoni;
il «reporting»;
la durata della convenzione e la denuncia.
Il DEFR può affidare l’elaborazione della convenzione e la valutazione dei risultati ottenuti a una commissione diretta dall’ufficio di compensazione, nella quale sono rappresentati i Cantoni.
Per permettere di paragonare gli effetti ottenuti dai Cantoni, la convenzione può prevedere l’applicazione di un modello econometrico.
Il Cantone e il DEFR disciplinano nella convenzione le modalità del sistema d’incentivazione in funzione degli effetti ottenuti.
Se un Cantone non ha firmato la convenzione, il DEFR determina, mediante decisione formale, in che misura la convenzione debba essere applicata.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 814). ↩
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