837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
(art. 71b cpv. 2 LADI)
La domanda deve essere presentata al servizio cantonale entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve contenere un progetto elaborato con documenti dettagliati concernenti il fabbisogno in capitale nonché il finanziamento durante il primo anno d’esercizio.
Il servizio cantonale esamina se sono adempiute le condizioni che danno diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 71b capoverso 1 lettere a–c LADI e le condizioni di cui all’articolo 95b capoverso 1 lettere a e b e sottopone i documenti presentati a un esame formale. L’esame deve essere effettuato entro quattro settimane dalla consegna della domanda. Se i requisiti sono adempiuti, il servizio cantonale inoltra la domanda con una copia della corrispondente decisione all’organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale.
L’organizzazione di fideiussione competente decide entro quattro settimane dalla consegna della domanda e invia una copia della sua decisione al servizio cantonale.
Se è concessa una fideiussione in virtù della legge federale del 6 ottobre 20061sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione prende ulteriormente a carico il 20 per cento dei rischi di perdita a beneficio dell’organizzazione di fideiussione. Il servizio cantonale emana una decisione concernente l’importo garantito dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.