837.02OADIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
(art. 71b cpv. 2 LADI)
La domanda dev’essere presentata al servizio cantonale entro le prime 19 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve indicare il progetto schematico dell’attività lucrativa indipendente.
Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda a un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliere e ne stabilisce il numero. Se la domanda è accettata, indirizza l’assicurato all’organizzazione di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l’assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto all’organizzazione di fideiussione.1
L’assicurato deve sottoporre il progetto elaborato all’organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata.2
Il seguito della procedura è disciplinato dall’articolo 95c capoversi 3 e 4.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). ↩
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