(art. 85f e 92 cpv. 7 LADI)
- L’ufficio di compensazione approva le domande di partecipazione temporanea alla copertura dei costi per migliorare la collaborazione interistituzionale a condizione che:
- tutte le istituzioni che assegnano persone partecipino ai costi dei provvedimenti secondo le loro basi legali;
- tali provvedimenti aumentino le prospettive di collocamento dei partecipanti.
- Lo scambio di servizi tra le istituzioni è disciplinato da una convenzione sulle prestazioni.
- L’ufficio di compensazione fa annualmente rapporto alla Commissione di sorveglianza sulle attività e sulle decisioni relative alla collaborazione interistituzionale.