Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
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Transportkosten für Berufsunternehmer (z. B. Taxi) können von der obligatorischen Krankenversicherung übernommen werden, wenn öffentliche oder private Verkehrsmittel aus medizinischen Gründen, durch ein ärztliches Zeugnis belegbar, nicht verwendet werden können; dies unterliegt den in Gesetz und Verordnungen vorgesehenen Grenzen. Leistungen von nicht‑professionellen Personen werden im Regelfall nicht von der LAMal getragen, ausser die betreffende Person erfüllt selbst die gesetzlichen Voraussetzungen einer beruflichen Transportunternehmung.
“In particolare, non si può dedurre dall'articolo in esame che devono essere rimborsati solo i costi dei trasporti effettuati tramite un veicolo specialmente equipaggiato per il trasporto delle persone ammalate. Quando una persona assicurata non può utilizzare, per ragioni mediche attestate da un medico, i trasporti pubblici o il proprio mezzo di trasporto, ossia quando è costretto, per recarsi presso un fornitore di prestazioni, a ricorrere ai servizi di un'impresa di trasporto, le condizioni per una presa a carico dei costi da parte della LAMal sono adempiute. Se per esempio il ricorso ad una impresa di taxi è una soluzione adeguata, l'assicurato ha diritto, nei limiti fissati dalla legge e dalle ordinanze, al rimborso dei costi (DTF 124 V 338 consid. 2c/bb). Al considerando 3.5, l'Alta Corte ha evidenziato che secondo il sistema previsto dalla LAMal, le prestazioni in ambito di trasporto e di salvataggio a carico dell'assicuratore malattie possono concernere unicamente le imprese che effettuano il trasporto di persone a titolo professionale (art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal; art. 56 OAMal). Nella misura in cui la LAMal enumera esaustivamente i fornitori di prestazioni abilitati a praticare a carico della LAMal, non c'è posto, attualmente, per il rimborso di prestazioni effettuate da un parente, tranne nel caso in cui questa stessa persona ha lei stessa la qualità di un professionista che riempie le condizioni fissate dalla legge per praticare a carico della LAMal. Nella citata sentenza 9C_759/2011, al considerando 3.6 il TF ha confermato il rifiuto di mettere a carico della LAMal i costi del trasporto utilizzato dal ricorrente, poiché la prestazione non è stata effettuata da un'impresa di trasporto professionale.”
Nach Art. 56 OAMal in der Fassung seit dem 1.1.2022 sind Transport- und Rettungsunternehmen zugelassen, wenn sie: a) im betreffenden Kanton autorisiert sind; b) mit den Versicherern, gegenüber denen sie tätig werden wollen, Ausführungsverträge über Transporte und Rettungen abgeschlossen haben; c) nachweisen, dass sie die in Art. 58g definierten Qualitätsanforderungen erfüllen.
“g OAMal), ha promulgato l'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del 29 settembre 1995 (OPre; RS 832.112.31). Per quanto concerne le spese di trasporto e di salvataggio previste dall'art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal, l'art. 26 OPre regola il contributo alle spese di trasporto. L'art. 26 cpv. 1 OPre prevede che l'assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno civile. Secondo l'art. 26 cpv. 2 OPre, il trasporto deve essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso. Per l'art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal sono fornitori di prestazioni le imprese di trasporto e di salvataggio. Ai sensi dell'art. 56 OAMal nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, le imprese di trasporto e di salvataggio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni: a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività; b. avere stipulato un contratto d'esecuzione di trasporti e salvataggi con gli assicuratori a carico dei quali intendono esercitare; c. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. 2.3. Come emerge dalla STF 9C_540/2019 del 14 gennaio 2020 pubblicata in SVR 2020 KV Nr. 15, nell'art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal in combinazione con l'art. 26 OPre è stabilito il diritto ad un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico. Ne ha diritto la persona assicurata che, allo scopo di essere sottoposta a misure diagnostiche o terapeutiche in relazione con una malattia e i suoi postumi, deve essere portata da un fornitore di prestazioni, senza trovarsi in una situazione d'urgenza o di salvataggio (DTF 130 V 424, consid.”
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