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Commenti: Art. 194 | Omnilex
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Art. 194
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Art. 194
101
Cost.
Federal Decree Subject To Mandatory Referendum
1 gen 2000
Fonte originale
La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall’Assemblea federale.
Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.
L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell’unità della forma.
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Cost. · Costituzione federale della Confederazione Svizzera
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