Il Consiglio federale disciplina:
- a quali unità delle autorità di cui all’articolo 103c capoversi 1 e 2 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
- la procedura di acquisizione dei dati dell’EES da parte delle autorità di cui all’articolo 103c capoverso 4;
- l’elenco dei dati registrati nell’EES e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 103c capoversi 1 e 2;
- la conservazione e la cancellazione dei dati;
- le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- la collaborazione con i Cantoni;
- la responsabilità del trattamento dei dati;
- l’elenco dei reati secondo l’articolo 103c capoverso 4;
- la procedura per lo scambio d’informazioni secondo l’articolo 103e ;
- quali autorità possono accedere all’elenco generato dal meccanismo di informazione riportante le persone il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima consentita.