Per consentire alle autorità competenti per il controllo al confine di effettuare tali controlli, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.
Le liste dei passeggeri devono contenere i seguenti dati:
cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del passaporto delle persone trasportate;
aeroporto di partenza, aeroporti di scalo e aeroporto di destinazione;
agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il volo.
L’obbligo di mettere a disposizione le liste dei passeggeri termina sei mesi dopo l’esecuzione del volo.
Le autorità competenti per il controllo al confine cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.
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