La procedura di ricorso ETIAS è retta dalla PA1e dalla legge del 17 giugno 20052sul Tribunale amministrativo federale, salvo disposizioni contrarie della presente legge.
La sospensione dei termini di cui all’articolo 22a capoverso 1 PA non si applica alla procedura di ricorso ETIAS.
I ricorsi e le altre istanze possono essere trasmessi al Tribunale amministrativo federale in una delle quattro lingue ufficiali o in inglese. Se l’istanza è presentata in inglese, il Tribunale amministrativo federale sceglie una delle quattro lingue ufficiali quale lingua del procedimento.
La sentenza e le disposizioni ordinatorie sono redatte nella lingua del procedimento. Se il ricorso è stato presentato in inglese, a titolo informativo il dispositivo della sentenza è tradotto in inglese.
I ricorsi manifestamente infondati sono respinti dal giudice unico se:
è stato utilizzato un documento di viaggio segnalato nel SIS come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;
il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno; o
l’unità ETIAS di un altro Stato ha trasmesso un parere negativo.