Non è necessario che le istanze trasmesse mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS siano munite di firma elettronica.
La parte domiciliata all’estero che presenta un’istanza mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS non è tenuta a designare un recapito in Svizzera.
Se presenta il ricorso mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS, il ricorrente è automaticamente invitato al pagamento di un anticipo sulle spese. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento non si entra nel merito del ricorso. È fatta salva la richiesta di patrocinio gratuito ai sensi dell’articolo 65 PA1.
Le decisioni e le sentenze notificate mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS sono munite della firma elettronica conformemente alla legge federale del 18 marzo 20162sulla firma elettronica.
Le notificazioni alle parti trasmesse mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS sono reputate avvenute nel momento in cui sono richiamate sulla piattaforma, al più tardi tuttavia il settimo giorno dopo la loro messa a disposizione sulla stessa.
Il Consiglio federale disciplina i seguenti aspetti procedurali relativi all’utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS:
la firma da utilizzare per decisioni e sentenze;
il formato della decisione e dei relativi allegati;
i dettagli sulle modalità di trasmissione;
le modalità ammesse per il pagamento dell’anticipo sulle spese;