Il Consiglio federale disciplina:
- a quali unità delle autorità di cui all’articolo 108e spettano le facoltà ivi menzionate;
- i dati dell’ETIAS che le autorità di cui all’articolo 108e capoverso 3 possono richiedere e la procedura di acquisizione di tali dati;
- l’elenco dei dati rilevati nell’ETIAS e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 108e capoversi 1 e 2;
- la registrazione e la cancellazione dei dati;
- le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- la responsabilità del trattamento dei dati;
- l’elenco dei reati secondo l’articolo 108e capoverso 3;
- le modalità di registrazione e di cancellazione dei dati nell’elenco di controllo ETIAS, nonché la restrizione del diritto d’accesso a tale elenco;
- le altre modalità e procedure necessarie all’applicazione del regolamento (UE) 2018/12401.