i cittadini di Stati terzi, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/8171e (UE) 2019/8182;
persone ignote in caso di incidenti, catastrofi naturali e atti violenti.
Le consultazioni di cui al capoverso 1 lettera a sono consentite soltanto per prevenire e contrastare l’immigrazione illegale, proteggere la sicurezza e l’ordine pubblici e salvaguardare la sicurezza interna.
Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni:
fedpol;
le autorità cantonali e comunali di polizia;
l’UDSC, nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale al fine di proteggere la popolazione e salvaguardare la sicurezza interna.
La consultazione concernente le persone di cui al capoverso 1 lettera a è effettuata sulla base dei dati biometrici dell’interessato acquisiti sul posto durante una verifica dell’identità. Se non possono essere usati i dati biometrici dell’interessato o se la consultazione sulla base di tali dati non dà esito, la consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità o dei dati relativi al documento di viaggio.
La consultazione concernente le persone di cui al capoverso 1 lettera b è effettuata sulla base dei dati biometrici.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 110 cpv. 1. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 110 cpv. 1. ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.