1–5. .1 6. Ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono considerati: a. reati di terrorismo: 1. pubblica intimidazione (art. 258 CP2), 2. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), 3. sommossa (art. 260 CP), 4. atti preparatori punibili (art. 260bisCP), 5. organizzazioni criminali e terroristiche (art. 260terCP), 6. messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quaterCP), 7. finanziamento del terrorismo (art. 260quinquiesCP), 8. reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexiesCP), 9. associazioni illecite (art. 275terCP3), 10. divieto di organizzazioni (art. 74 della legge federale del 25 settembre 20154sulle attività informative), 11. reati ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 12 dicembre 20145che vieta i gruppi «Al‑Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, e 12. atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; b. reati gravi: i reati elencati nell’allegato 1 della legge del 12 giugno 20096sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.
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