È punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un’autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:
- di ORBIS o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a –109d ;
- dell’EES per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 103c e 103d ;
- dell’ETIAS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 108e e 108f ;
- del CIR per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110a–110d;
- del MID per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110f e 110g.