L’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera abisnon si applica nei sei mesi che seguono l’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2020. Il Consiglio federale può prolungare questo termine.
Nei sei mesi successivi allo scadere del termine di cui al capoverso 1, le autorità competenti per i controlli alla frontiera consentono ai cittadini di uno Stato terzo che non sono in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida, benché soggetti a tale obbligo, di entrare in Svizzera purché soddisfino tutte le altre condizioni di cui all’articolo 5 ed entrino per la prima volta nello spazio Schengen durante questi sei mesi. Il Consiglio federale può prolungare questo termine di al massimo sei mesi.
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