Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono soggetti al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali secondo l’articolo 86 LAsi1. Sono applicabili le disposizioni del capitoli 5 sezione 2 e 10 LAsi nonché l’articolo 112a LAsi.
L’obbligo di pagare il contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dall’entrata in Svizzera.