Le imprese di trasporto aereo cooperano con le autorità federali e cantonali competenti. Le modalità della cooperazione sono disciplinate nell’autorizzazione d’esercizio o nell’ambito di una convenzione tra la SEM e l’impresa.
Inoltre l’autorizzazione d’esercizio o la convenzione può in particolare stabilire:
misure particolari che l’impresa di trasporto aereo si impegna ad adottare per rispettare l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 92;
l’introduzione di somme forfettarie in sostituzione delle spese di mantenimento e d’assistenza secondo l’articolo 93.
Se stabilisce misure particolari ai sensi del capoverso 2 lettera a, l’autorizzazione d’esercizio o la convenzione può prevedere che un eventuale importo a carico dell’impresa di trasporto aereo secondo l’articolo 122a capoverso 1 sia ridotto al massimo della metà.
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