Hanno accesso ai seguenti dati di N-ETIAS:
a. la SEM:
1. ai dati di cui all’articolo 108i capoverso 2, nel quadro dello svolgimento dei compiti in veste di unità nazionale ETIAS,
2. ai dati di cui all’articolo 108i capoverso 2 lettere a–i, per l’elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte;
b. il SIC e fedpol ai dati di cui all’articolo 108i capoverso 2 lettere a–i, per l’elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;
c. il SIC e fedpol ai dati di cui all’articolo 108i capoverso 2 lettere k ed l, nel quadro dello svolgimento dei compiti in veste di autorità richiedente per il trattamento di dati nell’elenco di controllo ETIAS.
Al fine di istruire i ricorsi ricevuti, al Tribunale amministrativo federale è inviato in forma elettronica un estratto del fascicolo del procedimento mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS di cui all’articolo 108dquater.
La comunicazione dei dati personali registrati in N-ETIAS è retta dall’articolo 108f .
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