La SEM può permettere l’accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità:1
1. per identificare le persone nell’ambito di scambi d’informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, di procedure d’estradizione, dell’assistenza giudiziaria e amministrativa, del perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse, nonché del controllo degli inserimenti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia previsto dalla legge federale del 13 giugno 20083sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione,
2. per esaminare le misure di respingimento a salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 19974sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
g. autorità di ricorso della Confederazione: per l’istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
h. uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta l’articolo 97a capoverso 1 del Codice civile5e l’articolo 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20046sull’unione domestica registrata;
i.7 l’unità nazionale ETIAS: nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti.
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881;FF 2018 1381). ↩
RS 361 ↩
RS 120 ↩
RS 210 ↩
RS 211.231 ↩
Introdotta dall’all. n. 1 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 349;FF 2022 1449). ↩
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
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