La SEM può permettere l’accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità:1
- Corpo delle guardie di confine e posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia: per i controlli delle persone e il rilascio di visti eccezionali;
- rappresentanze svizzere all’estero e missioni: per l’esame delle domande di visto;
- Segreteria di Stato e Direzione politica del DFAE: per l’esame delle domande di visto di competenza del DFAE;
- Ufficio centrale di compensazione: per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;
- 2 autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali e comunali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;
- autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, di assistenza internazionale in materia penale e di polizia:
1. per identificare le persone nell’ambito di scambi d’informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, di procedure d’estradizione, dell’assistenza giudiziaria e amministrativa, del perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse, nonché del controllo degli inserimenti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia previsto dalla legge federale del 13 giugno 20083sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione,
2. per esaminare le misure di respingimento a salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 19974sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
g. autorità di ricorso della Confederazione: per l’istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
h. uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta l’articolo 97a capoverso 1 del Codice civile5e l’articolo 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20046sull’unione domestica registrata;
i.7 l’unità nazionale ETIAS: nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti.