Gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/20081possono chiedere informazioni alle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3.2
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 109a cpv. 1. ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazi, in vigore dal 15 giu. 202 DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005). ↩
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