Il Consiglio federale disciplina:
- a quali unità delle autorità di cui agli articoli 109a capoversi 2 e 3 e 109b capoverso 3 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
- la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3;
- la portata degli accessi online al C-VIS e al sistema nazionale visti;
- l’elenco dei dati rilevati nel sistema nazionale visti e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 109c ;
- la procedura di scambio d’informazioni di cui all’articolo 109d ;
- la registrazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
- le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- la collaborazione con i Cantoni;
- la responsabilità del trattamento dei dati;
- l’elenco dei reati secondo l’articolo 109a capoverso 3.