Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:
l’ufficio SIRENE, se è presente un collegamento con una segnalazione nel SIS;
l’UDSC e le autorità cantonali di polizia nell’ambito dei loro compiti di controllo alle frontiere esterne Schengen, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale dell’EES contenente i dati personali di cui agli articoli 16–18 del regolamento (UE) 2017/22261;
la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, l’UDSC e i posti di confine delle polizie cantonali, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale del C‑VIS;
la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS, se è presente un collegamento con un fascicolo di domanda ETIAS contenente i dati di cui all’articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/12402.
Se nel CIR è presente un collegamento tra dati di più sistemi d’informazione che indica una frode di identità, le autorità di cui al capoverso 1 possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR, nella misura in cui hanno accesso all’EES, all’ETIAS, al C‑VIS, all’Eurodac o al SIS in virtù della presente legge o della legge federale del 13 giugno 20083sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 103b cpv. 1. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. abis. ↩