Chi accetta volontariamente l’assegno all’ordine è obbligato come se avesse accettato una cambiale.
Il portatore non può tuttavia esercitare il regresso prima della scadenza, se l’assegnato è fallito o ha sospeso i pagamenti o se una esecuzione contro di lui è riuscita inutile.
Parimente il portatore non può esercitare il regresso prima della scadenza in caso di fallimento dell’assegnante.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.