L’assegnante può revocare l’assegno in confronto dell’assegnatario, a meno che non glielo abbia rilasciato ad estinzione d’un suo debito od altrimenti nell’interesse di esso assegnatario.
In confronto dell’assegnato, l’assegno può essere revocato finché egli non abbia dichiarato all’assegnatario di accettarlo.
2bis. Se le regole di un sistema di pagamento non dispongono diversamente, l’assegno nel traffico scritturale dei pagamenti è irrevocabile non appena l’importo del trasferimento è stato addebitato sul conto dell’assegnante.1
Colla dichiarazione di fallimento dell’assegnante si ritiene revocato l’assegno non ancora accettato.
Footnotes
Introdotto dall’all. n. 3 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 3577;FF 2006 8533). ↩
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