Se è introdotto un margine di variazione del capitale, lo statuto deve indicare:
il limite superiore e il limite inferiore di tale margine;
la data in cui scade l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di modificare il capitale azionario;
le restrizioni, gli oneri e le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;
il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni o buoni di partecipazione;
in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione o i gravi motivi per i quali il consiglio d’amministrazione può limitare o sopprimere tale diritto, come pure la destinazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi;
le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente;
l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di aumentare il capitale con capitale condizionale e le indicazioni di cui all’articolo 653b ;
l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di emettere un capitale di partecipazione.
Scaduta la durata di validità dell’autorizzazione, il consiglio d’amministrazione abroga le disposizioni statutarie relative al margine di variazione del capitale.
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