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Art. 134

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. I fornitori di prestazioni ai sensi degli articoli 44 a 54, che all’entrata in vigore della LAMal esercitano a carico dell’assicurazione malattie in virtù di un permesso secondo il previgente diritto, continuano ad essere autorizzati se lo sono, giusta il diritto cantonale, entro un anno a contare dall’entrata in vigore della LAMal.
  2. I logopedisti e i dietisti che, pur adempiendo solo in parte le condizioni d’autorizzazione della presente ordinanza, hanno conseguito la loro formazione ed esercitato a titolo indipendente prima dell’entrata in vigore della LAMal, possono esercitare a carico dell’assicurazione malattie secondo il nuovo diritto se autorizzati, giusta il diritto cantonale, entro quattro anni dall’entrata in vigore della LAMal.1
  3. I laboratori già ammessi in virtù degli articoli 53 e 54 come fornitori di prestazioni per l’esecuzione di esami genetici possono continuare a effettuare tali esami fino alla decisione d’autorizzazione dell’UFSP se:
    1. soddisfano le condizioni d’ammissione di cui agli articoli 53 e 54; e
    2. presentano la domanda d’autorizzazione entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza del 14 febbraio 20072sugli esami genetici sull’essere umano.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139).

  2. RS 810.122.1

  3. Introdotto dall’art. 37 n. 2 dell’O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 651).

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